La nozione di sottoprodotto, così come introdotta dall'art. 184-bis del Codice Ambiente, assume importanza nell’ottica di classificare i residui di produzione, presenti in tutti gli stabilimenti produttivi, come sottoprodotti e non più come rifiuti.
Il DM 264/2016 definisce alcune modalità con le quali il detentore può dimostrare che sono soddisfatte le condizioni generali, di cui all'articolo 184-bis.
In particolare, il requisito della certezza dell'utilizzo e l'intenzione di non disfarsi del residuo sono dimostrati mediante la predisposizione di una scheda tecnica.
Questo documento, riservato alle aziende associate, contiene la scheda tecnica TIPO per il settore dell'edilizia industrializzata in calcestruzzo.
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